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55 BIS. [Imposta sul reddito d'impresa [n.d.r. ex art. 52]]

Ultimo aggiornamento del:

Note:

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1055, lett. a), n. 2), L.

30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62, a

decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre

2017.

Testo precedente: “Art. 55-bis (Imposta sul reddito d’impresa). - 1. Il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome

collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria,

determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione

del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata

con l’aliquota prevista dall’articolo 77. Dal reddito d’impresa sono

ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell’utile di esercizio

e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d’imposta

e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata

al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi

dei periodi d’imposta successivi, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori

familiari o dei soci.

2. In deroga all’articolo 8, comma 3, le perdite maturate nei periodi

d’imposta di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del

presente articolo sono computate in diminuzione del reddito dei periodi

d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in

essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal

regime di cui al presente articolo sono computabili in diminuzione

dai redditi ai sensi dell’articolo 8, comma 3, considerando l’ultimo anno

di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse.

Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice

tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla

sua quota di partecipazione agli utili.

3. Le somme prelevate a carico dell’utile dell’esercizio e delle riserve

di utili, nei limiti del reddito dell’esercizio e dei periodi d’imposta precedenti

assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a

favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci costituiscono

reddito d’impresa e concorrono integralmente a formare il reddito

complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei

soci.

4. Gli imprenditori e le società in nome collettivo e in accomandita

semplice in regime di contabilità ordinaria possono optare per l’applicazione

delle disposizioni di cui al presente articolo. L’opzione ha durata

pari a cinque periodi d’imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata

nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta

cui è riferita la dichiarazione.

5. L’applicazione del presente articolo esclude quella dell’articolo 5 limitatamente

all’imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente

dalla sua percezione.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle somme

prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d’imposta

precedenti a quello dal quale ha effetto tale articolo; le riserve da

cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente

con utili di tali periodi d’imposta.

6-bis. In caso di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo anche

a seguito di cessazione dell’attività, le somme prelevate a carico

delle riserve di utili formate nei periodi d’imposta di applicazione delle

disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse sono

state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il

reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai

medesimi soggetti è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari

all’imposta di cui al comma 1, primo periodo.“.

Per le precedenti modifiche si vedano:

- l’art. 58, comma 1, DL 24.4.2017 n. 50, convertito, con modificazioni,

dalla L. 21.6.2017 n. 96;

- l’art. 1, comma 547, lett. b), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U.

21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57.

1 aprile 2025

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